La TARI (Tassa sui rifiuti) istituita dal comma 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, mediante un sistema che tende a commisurare il prelievo al grado di fruizione del servizio da parte dei cittadini, secondo il fondamentale principio comunitario in materia ambientale del "chi inquina paga".
La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Essa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti) e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. In questo modo viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Con deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito che le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani vanno esclusivamente identificate in: costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.
La determinazione delle componenti tariffarie di cui sopra viene quindi effettuata, attualmente, in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all’Allegato A alla suddetta deliberazione (cosiddetto MTR).
L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, inoltre, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche.
Per le utenze domestiche, la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente; la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;
Per il calcolo della tariffa TARI, per le abitazioni, si tiene conto quindi della superficie e del numero di componenti. La quota che dipende dalla superficie e dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Parte Fissa” (PF), mentre la “Parte Variabile” (PV) è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti ed è quindi collegata al solo numero dei componenti.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della PV definito considerando il numero dei componenti.
ESEMPIO:
abitazione di 100 m2 occupata da 3 componenti (tariffa a m2 parte fissa: € 1,333323 – tariffa parte variabile € 225,35)
Calcolo: 100 x € 1,333323 = € 133,3323 + € 225.35 = € 358,68 * all’importo della Tari viene aggiunto il TEFA
Per le utenze non domestiche (per le quali il citato d.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività), la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente; la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.
Le utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie di attività economica come previsto dal D.P.R. 158/1999.
Anche per le utenze non domestiche dunque la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell'immobile occupato e della destinazione d’uso dei locali e delle aree.
ESEMPIO
ufficio con una superficie di 45 m2: categoria 11 (tariffa al m2 parte fissa: € 1,35848 - tariffa al m2 parte variabile: € 4,44608)
Calcolo: 45 x € 1,35848= € 61,1316 + 45 x € 4,44608 = € 200,0736 totale TARI = € 261,21 * all’importo della Tari viene aggiunto il TEFA
TEFA: il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Provincia o Città Metropolitana. Per l’anno 2022 è pari al 4% del dovuto TARI (deliberazione n. __ del _________ della Città Metropolitana di Bari).
All’importo netto del TEFA vengono applicate anche eventuali Riduzioni.
Il prospetto con le tariffe delle utenze sia domestiche sia non domestiche è disponibile sul sito: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_tari/risultato.htm