Questa sezione è dedicata alla trasparenza nel servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

Pertanto, ai sensi della Deliberazione Are/ra 444/2019/R/rif, sono pubblicati i contenuti informativi organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza.





TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTIRACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - SPAZZAMENTO, PULIZIA E LAVAGGIO STRADE
Comune di CoratoSANB S.p.A.     https://sanbspa.it/servizi-per-il-cittadino/corato



I servizi di gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti sono stati affidati in concessione alla società municipalizzata S.I.xT. s.p.a. con sede operativa in Piazza XX Settembre, 32.
Telefono: 080/8853010
e-mail: info@sixtspa.it
PEC: amministrazione@sixtspa.legalmail.it
Ricezione pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00
 



Modulistica per l'invio di reclami, richieste informazioni, autotutela accertamento liberamente accessibile e scaricabile


Allegati
Modello Richiesta informazioni Tari
Modello reclamo gestione tariffaria
istanza autotutela accertamento TARI





















La TARI (Tassa sui rifiuti) istituita dal comma 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, mediante un sistema che tende a commisurare il prelievo al grado di fruizione del servizio da parte dei cittadini, secondo il fondamentale principio comunitario in materia ambientale del "chi inquina paga".
La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Essa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti) e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. In questo modo viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Con deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito che le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani vanno esclusivamente identificate in: costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.
La determinazione delle componenti tariffarie di cui sopra viene quindi effettuata, attualmente, in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all’Allegato A alla suddetta deliberazione (cosiddetto MTR).
L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, inoltre, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche.
Per le utenze domestiche, la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente; la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;
Per il calcolo della tariffa TARI, per le abitazioni, si tiene conto quindi della superficie e del numero di componenti. La quota che dipende dalla superficie e dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Parte Fissa” (PF), mentre la “Parte Variabile” (PV) è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti ed è quindi collegata al solo numero dei componenti.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della PV definito considerando il numero dei componenti.
ESEMPIO:
abitazione di 100 m2 occupata da 3 componenti (tariffa a m2 parte fissa: € 1,333323 – tariffa parte variabile € 225,35)
Calcolo: 100 x € 1,333323 = € 133,3323 + € 225.35 = € 358,68 * all’importo della Tari viene aggiunto il TEFA
Per le utenze non domestiche (per le quali il citato d.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività), la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente; la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.
Le utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie di attività economica come previsto dal D.P.R. 158/1999.
Anche per le utenze non domestiche dunque la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell'immobile occupato e della destinazione d’uso dei locali e delle aree.
ESEMPIO
ufficio con una superficie di 45 m2: categoria 11 (tariffa al m2 parte fissa: € 1,35848 - tariffa al m2 parte variabile: € 4,44608)
Calcolo: 45 x € 1,35848= € 61,1316 + 45 x € 4,44608 = € 200,0736 totale TARI = € 261,21 * all’importo della Tari viene aggiunto il TEFA
TEFA: il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Provincia o Città Metropolitana. Per l’anno 2022 è pari al 4% del dovuto TARI (deliberazione n. __ del _________ della Città Metropolitana di Bari).
All’importo netto del TEFA vengono applicate anche eventuali Riduzioni.
Il prospetto con le tariffe delle utenze sia domestiche sia non domestiche è disponibile sul sito: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_tari/risultato.htm
 



Estratto dal Regolamento Comunale - Art. 26. Agevolazioni ed esenzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: abitazioni di soggetti, appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 7.500 euro annui: riduzione del 60% nella parte variabile;

2. La tariffa non si applica alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: superfici degli esercizi commerciali ed artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, alle aree scoperte operative di utenze non domestiche.

4. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

5. Si applicano il quarto ed il quinto comma dell’articolo 23.


Estratto dal Regolamento Comunale - Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.










Estratto dal Regolamento Comunale - Art. 33. Riscossione
1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, tramite la Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in più rate, con un minimo di due sino ad un massimo di sei. Il numero e la scadenza saranno determinati annualmente con deliberazione di Giunta o di Consiglio Comunale, in base a quanto stabilito dalle norme vigenti per tempo.
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un’unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente.
Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti paragrafi, l’Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell’anno, incoerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
2. La tassa per l’anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso. Qualora l’Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all’utente un onere superiore a quello sostenuto dall’Ente stesso per l’utilizzo di detta modalità.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 31.
 



Per l’anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 maggio 2022 sono state fissate il numero delle rate e le scadenze delle stesse così come segue:
-prima rata: 30 giugno 2022;
-seconda rata: 16 agosto 2022;
-terza rata: 30 settembre 2022;
-quarta rata: 15 novembre 2022;
-quinta rata: 31 dicembre 2022;
-rata unica: 30 settembre 2022.
Gli avvisi di pagamento contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare il corretto versamento (modalità, scadenze, ecc.) e tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del dovuto (superficie, categoria, componenti, tariffa applicata, riduzioni, ecc.) e sono recapitati agli utenti a mezzo posta o via mail o PEC.
All’atto del ricevimento dell’avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza dei dati riferiti all'intestazione, al codice fiscale e/o partita IVA e segnalare eventuali errori.
 



Coloro che riceveranno l'avviso dopo la scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, potranno ottemperare al pagamento entro la prima scadenza utile successiva, senza incorrere in sanzioni e/o interessi.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1 del Regolamento Comunale, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 



Estratto dal Regolamento Comunale - Art. 33-ter. Rettifica degli importi non dovuti
1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell’utente, l’Ente procede ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, attraverso:
a) detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all’Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell’Ente di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell’Articolo 33ter e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
 
Allegati
Modello richiesta rettifica importi



L'utente che desidera ricevere i documenti di riscossione in formato elettronico può comunicarlo utilizzando il modello allegato.


Allegati
Mod Richiesta avvisi via e-mail









L’Ente Territorialmente Competente, AGER PUGLIA, con delibera 162 del 30/04/2022 ha posizionato la Gestione formata da:
Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, Comune di Corato;
Gestore della raccolta e trasporto, sanb;
Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, sanb
nello schema: I Livello qualitativo minimo
 
Allegati
schema regolatorio



a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio 30 giorni

b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio 30 giorni

c) tempo di risposta motivata a reclami scritti 30 giorni

d) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni 30 giorni

e) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati 60 giorni

f) tempo di rettifica degli importi non dovuti;  120 giorni




Estratto dal Regolamento Comunale - Art. 33-bis. Rateizzazione dei pagamenti
1. L’ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
3. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 7.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
 
Allegati
Mod Richiesta Rate avvisi bonari

















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Ai sensi degli artt. 2497bis e 2497 sexies c.c. la società S.I.xT. Spa risulta controllata dal Comune di Corato con sede legale a Corato